Sostegno per l’Inclusione Attiva: disponibili le nuove istruzioni e il modulo di domanda
15 MAGGIO 2017
Con la Circolare n. 86 del 12 maggio 2017 l’INPS fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche intervenute sulla disciplina del SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) a seguito del Decreto interministeriale del 16 marzo 2017.
Tra le novità più rilevanti, la modifica dei requisiti per l’accesso alla misura, in particolare l’abbassamento (da 45 a 25 punti) del punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, previsione che di fatto amplia in maniera considerevole la platea dei potenziali beneficiari.
Nell’ampliamento saranno inclusi anche i cittadini che hanno già presentato domanda per il SIA, rimanendone esclusi per effetto dei criteri modificati dal Decreto 2017. Tutte queste domande saranno rielaborate direttamente dall’INPS, che verificherà il possesso dei requisiti al 30 aprile 2017 sulla base dei nuovi criteri. Pertanto queste famiglie non dovranno ripresentare la domanda.
Tra gli allegati alla Circolare anche il nuovo Modulo di domanda e il Modello SIA-com. Quest’ultimo va utilizzato per comunicare all’INPS le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei beneficiari del SIA e/o per attestare eventuali redditi da lavoro che non siano stati valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
LINK : http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sia-circolare-inps-nuove-istruzioni-e-modulo-domanda.aspx/
COME SI RICHIEDE IL SIA
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall’Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.
REQUISITI
– essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– essere residente in Italia da almeno 2 anni.
Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili (900 euro se nella famiglia c’è una persona non autosufficiente).
Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.
Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti (il tetto iniziale di 45 punti è stato abbassato a 25
punti a decorrere dal 30 aprile 2017, ai sensi del Decreto interministeriale 16 marzo 2017). La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base di precisi criteri.
COSA SUCCEDE DOPO
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all’Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili, 900 in presenza di persone non autosufficienti).
Entro i successivi 10 giorni l’Inps:
– controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall’Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarate; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;
– attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 25;
– in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per l’erogazione del beneficio, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.