Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, per le cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2017 pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018 invierà al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione con i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella.
Come presentare la domanda di adesione
Coloro che intendono aderire alla Definizione agevolata devono compilare il Modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.
La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata:
alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017 debitamente compilato, stampato e firmato.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30 giugno 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2017, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione. Gli importi dovuti possono essere ripartiti in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 31 luglio e l’ultima, il 28 febbraio 2019.